Il contratto di associazione in partecipazione non deve trattarsi di un contratto simulato a “copertura” di altra tipologia di accordo sostanziale (lavoro dipendente); in tal senso si esprime indirettamente anche l’art. 86 2° comma del Decreto Legislativo 276 del 10.09.2003 (legge Biagi) in vigore dal 24.10.2003, ed ora l’articolo 1 comma 28 e seguenti della legge 92/2012. La riforma del lavoro entrata in vigore il 18 luglio 2012 prevede in merito al tema una serie di restrizioni al fine di evitare abusi con rapporti di lavoro che nulla hanno a che vedere con il contratto in esame.
Il conferimento di una partecipazione societaria ad altro soggetto giuridico societario (spa, srl, sapa, ecc.) è un'operazione con la quale il conferente e la conferitaria decidono di dare il via ad un accordo dove la conferitaria acquista od aumenta il controllo di un’altra società, mentre il conferente riceve una quota del capitale sociale della conferitaria a seguito dell’aumento di capitale sociale della stessa.
La permuta di partecipazione tra due società, anche di controllo, da la possibilità di realizzare il cambiamento di determinati equilibri nella compagine sociale, evitando di avere vincoli procedurali legati alla prelazione.
Il contratto di associazione in partecipazione è un ottimo strumento per affrontare il trasferimento a terzi di un immobile il cui prezzo, in quel momento, non è di grande soddisfazione per la proprietà, ancorché sia opportuno procedere al cambio di proprietà stessa.
Il presente documento costituisce una raccolta delle varie tipologie di contratto di associazione in partecipazione che si possono utilizzare all'interno di un'azienda.