L’articolo 2105 del codice civile si occupa dei doveri di fedeltà del prestatore di lavoro ed in particolare stabilisce che il prestatore d’opera non deve trattare nè direttamente, nè mediante terze persone, affari che siano in concorrenza con l’imprenditore per il quale lavora, nonché non può diffondere notizie attinenti all’organizzazione aziendale, metodi di produzione, formule in uso, in modo da poter arrecare danno – anche solo potenziale – all’impresa nella quale opera e da cui dipende.