Il consolidato fiscale nazionale con tutte le novità ad oggi vigenti, compreso la soppressione dell’obbligo di comunicazione separata dal modello UNICO della relativa opzione, le novità 2016 in materia di “controllo rilevante” nel caso di partecipazioni costituite in pegno, oggetto di sequestro giudiziario ed infine le società nuove neo-acquistate o neo costituite e l’impatto delle operazioni straordinarie.
Gli istituti creati dal legislatore al fine di arginare le difficoltà sempre maggiori delle Commissioni Tributarie nello svolgere in modo efficace ed efficiente il loro compito, si pongono l’obiettivo di ridurre il ricorso all’azione giudiziaria tributaria lasciando più spazio alle problematiche di maggiore interesse e contenuto economico.
Tra questi Istituti alcuni sono alternativi al contenzioso quali, “l’autotutela”, “il ravvedimento” e “l’accertamento con adesione” altri deflativi quali “ il reclamo di mediazione “e “la conciliazione giudiziale”.
Il processo tributario rappresenta l’inizio dell’azione giudiziaria contro l’ente impositore al fine di vedersi riconosciute, in tutto o in parte, le proprie ragioni; in base all'entità economica della controversia, tale azione può richiedere l'assistenza obbligatoria di un professionista abilitato.
Le modifiche alla normativa vigente in tema di difesa del contribuente, riguardano anche l’articolo 12, dove è stato precisato che il contribuente può fare a meno dell’assistenza di un professionista abilitato solo quando il limite della pretesa tributaria non supera € 3.000,00.
Il legislatore ha inoltre ampliato la categoria dei soggetti che possono assistere i contribuenti concedendo detta facoltà anche ai dipendenti dei CAAF per controversie che scaturiscono dalle violazioni conseguenti alla loro stessa attività.
La parte soccombente, che riceve la notifica dalla controparte della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale, è parte attiva del processo, quindi è suo interesse promuovere l’appello presso la Commissione Tributaria Regionale competente, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della notifica.
La donazione è regolata dall’articolo 769 del Codice Civile e può costituire un efficace strumento di trasferimento della proprietà di un’azienda da una generazione ad un’altra con un risparmio di imposte, dirette ed indirette, a volte consistente, quindi è una opportunità strategica nell’ambito della pianificazione della successione nell’impresa di un certo interesse.
Dal 2004 il sistema di tassazione delle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni è cambiato completamente, con il crearsi di una nuova opportunità per i titolari di partecipazioni non quotate in borsa. Infatti, si ha la possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette, anche se in misura minore rispetto a quanto sarebbe possibile rivalutare in caso di vendita e applicando l’imposta dovuta sulla plusvalenza.
Laddove ciò fosse applicabile, può rappresentare la possibilità di adeguare, mediante perizia di parte, i valori ad un costo relativamente basso senza mai superare il reale valore della società stimata, in quanto l’operazione in esame è comunque soggetta alle limitazioni di cui all’articolo 37bis comma 3 lettera f) del DPR 600/73 (così la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/e del 24.10.2011).
Il proprietario di terreni edificabili e con destinazione agricola ha la possibilità di rivalutarne il valore venale con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette.
La rivalutazione avviene mediante il supporto di una perizia di stima del valore venale del terreno, edificabile od agricolo, di proprietà alla data del primo di gennaio 2015, al fine di affrancare il nuovo valore. Il costo della perizia se sostenuto dalla proprietà va ad aumentare il valore venale del terreno.
Il DPR 23.03.1992 n. 287 ha introdotto, all’interno dell’ordinamento tributario, la possibilità di giungere all’annullamento totale o parziale degli atti illegittimi dell’Amministrazione Finanziaria mediante la richiesta di autotutela con impulso di parte o direttamente dall’Ufficio che ha dato corso all’accertamento.
Al fine di arginare le difficoltà sempre maggiori delle Commissioni Tributarie a svolgere in modo efficace ed efficiente il proprio compito, il legislatore ha introdotto una serie di istituti ritenuti di un certo interesse, i quali si pongono l’obiettivo di ridurre il ricorso all’azione giudiziaria tributaria lasciando più spazio alle problematiche di maggiore interesse e contenuto economico.
Gli studi di settore nascono con il dichiarato obiettivo di ridurre, per determinate categorie di contribuenti, la libera determinazione del reddito quale naturale conseguenza della differenza tra i costi ed i ricavi aziendali; per questo motivo, sono anche uno strumento di accertamento a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria mediante il quale, a determinate condizioni, può rettificare i ricavi e quindi il reddito d’impresa o di lavoro autonomo da assoggettare a tassazione.
Qualora una cartella esattoriale, un avviso di accertamento o di addebito siano interessati da un provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale, o qualora sia avvenuto il pagamento (ad esempio a titolo di definizione delle liti fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate), o anche a seguito di sgravio dell’atto stesso (ad esempio per accoglimento di un’istanza di autotutela), si dovrà comunicarlo all’Agente della Riscossione.