Gli istituti creati dal legislatore al fine di arginare le difficoltà sempre maggiori delle Commissioni Tributarie nello svolgere in modo efficace ed efficiente il loro compito, si pongono l’obiettivo di ridurre il ricorso all’azione giudiziaria tributaria lasciando più spazio alle problematiche di maggiore interesse e contenuto economico.
Tra questi Istituti alcuni sono alternativi al contenzioso quali, “l’autotutela”, “il ravvedimento” e “l’accertamento con adesione” altri deflativi quali “ il reclamo di mediazione “e “la conciliazione giudiziale”.
Il processo tributario rappresenta l’inizio dell’azione giudiziaria contro l’ente impositore al fine di vedersi riconosciute, in tutto o in parte, le proprie ragioni; in base all'entità economica della controversia, tale azione può richiedere l'assistenza obbligatoria di un professionista abilitato.
Le modifiche alla normativa vigente in tema di difesa del contribuente, riguardano anche l’articolo 12, dove è stato precisato che il contribuente può fare a meno dell’assistenza di un professionista abilitato solo quando il limite della pretesa tributaria non supera € 3.000,00.
Il legislatore ha inoltre ampliato la categoria dei soggetti che possono assistere i contribuenti concedendo detta facoltà anche ai dipendenti dei CAAF per controversie che scaturiscono dalle violazioni conseguenti alla loro stessa attività.
La parte soccombente, che riceve la notifica dalla controparte della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale, è parte attiva del processo, quindi è suo interesse promuovere l’appello presso la Commissione Tributaria Regionale competente, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della notifica.
Qualora una cartella esattoriale, un avviso di accertamento o di addebito siano interessati da un provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale, o qualora sia avvenuto il pagamento (ad esempio a titolo di definizione delle liti fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate), o anche a seguito di sgravio dell’atto stesso (ad esempio per accoglimento di un’istanza di autotutela), si dovrà comunicarlo all’Agente della Riscossione.