La cooperativa di lavoro, a norma dell’articolo 6 della legge n.142 del 3 Aprile 2000, deve obbligatoriamente redigere un regolamento interno nel quale prevedere tutte le condizioni operative del rapporto di lavoro del socio lavoratore, chiarendo in modo inequivocabile che il contratto di lavoro è parte del contratto sociale e non potrà mai essere un contratto a parte che possa vivere di luce propria.
Il documento individua le norme di riferimento, la loro applicazione con relativi riflessi civili e fiscali in merito alle riserve indivisibili ed il patrimonio reale della cooperativa alla data di trasformazione, il nuovo atto costitutivo della trasformata società.
Per il sistema cooperativo, la legge ha indicato due percorsi legislativi, uno - generale - fa riferimento alle norme applicabili alla SPA , ed un altro – particolare - alle norme applicabili alla SRL.
Il documento analizza le forme di società a responsabilità limitata, fino a presentare l'atto di costituzione vero e proprio.
Il documento analizza la particolare situazione in cui il capitale sociale è ridotto sotto il minimo legale a seguito di perdite di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato; e propone una possibile alternativa allo scioglimento: la trasformazione in società di tipo personale.
Il documento analizza la particolare situazione in cui una società per azioni rilascia vaglia cambiari, garntiti da ipoteca sui beni della stessa, per lo smobilizzo del credito di finanziamento.
Il documento analizza la particolare situazione in cui il capitale sociale si aridotto sotto il minimo legale a seguito di perdite di esercizio, indicando cosa fare e perché.
Il documento analizza le dinamiche che conducono alla necessità di indire un'assemblea straordinaria della socieà per azioni, fino al verbale di assemblea vero e proprio.
Il codice civile e la costituzione in garanzia di una quota del capitale sociale di una società a responsabilità limitata.
La girata in garanzia a seguito di costituzione in pegno di certificati azionari emessi da società per azioni.
Il recesso è l’atto con il quale un socio manifesta alla società il proprio dissenso, in modo estremo, su decisioni non condivise e quindi comunica la volontà di sciogliere il proprio rapporto contrattuale che lo unisce al destino della stessa.
Il recesso è l’atto con il quale un socio manifesta alla società il proprio dissenso, in modo estremo, su decisioni non condivise e quindi comunica la volontà di sciogliere il proprio rapporto contrattuale che lo unisce al destino della stessa.
Il recesso da una società di persone può venire esercitato da ogni socio nel rispetto del codice civile e degli accordi contenuti nel contratto sociale al momento della costituzione della società, o successivamente in caso di cessione di quota da parte di uno o più soci.
Il presente documento costituisce uno schema di lavoro per la redazione del verbale del Consiglio di amministrazione per l'assegnazione delle deleghe ai consiglieri della società.
Il documento espone la normativa riguardante le rsponsabilità all'interno di una società a responsabilità limitata e presenta, infine, un modello di atto costitutivo e di statuto della società.
Il documento analizza le figura dei soci di minoranza; come possono incidere sulla vita della società a responsabilità limitata, quali sono le possibili opzioni da prevedere nello statuto sociale e quali sono le soluzioni in caso di controversie, con la conseguente uscita dalla compagine sociale.
Il documento analizza gli adempimenti civili e fiscalli che riguardano l'ordinaria amministrazione dell'assemblea dei soci e dell'organo amministrativo.
La sostituzione del liquidatore non è più materia di assemblea straordinaria e, quindi, non è più necessario l’intervento del notaio ma i soci, rispettando il quorum costitutivo e deliberativo per le modifiche dell’atto costitutivo e statuto, possono sostituire il liquidatore dimissionario a norma dell’art. 2487 del c.c.
Il presente documento costituisce uno schema di lavoro per la redazione di un verbale di assemblea ordinaria avente come delibera l’acquisto di un immobile di tipo strumentale.
La società a responsabilità limitata può essere costituita anche con la partecipazione al capitale di un solo socio il quale dovrà sottoscrivere e versare l’importo riguardante l’intera quota del capitale sociale e risponderà illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali fino a quando la società non sarà stata iscritta presso il Registro delle Imprese a norma dell’art. 2462 del C.C.