La trasformazioe da S.r.l. a società semplice è possibile, dal momento che il codice civile non fa distinzione alcuna in merito.
La delibera di trasformazione approverà anche il nuovo statuto della Società Semplice la cui efficacia sarà subordinata all'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente per la società semplice. Le conseguenze della trasformazione cambiano in funzione dell’attività che svolgerà la Società Semplice e della tipologia di patrimonio di cui la società di capitali era proprietaria.
La riforma del 2004 porta una certa autonomia nelle norme relative alla Società a Responsabilità Limitata rispetto alla Società Per Azioni, i richiami e rinvii normativi sono meno frequenti rispetto al passato, comunque “l’affrancamento” è riuscito solo in parte in quanto ancora vi sono diversi contatti diretti tra le due fattispecie e uno di questi è il collegio sindacale.
Il documento analizza le forme di società a responsabilità limitata, fino a presentare l'atto di costituzione vero e proprio.
Il codice civile e la costituzione in garanzia di una quota del capitale sociale di una società a responsabilità limitata.
Il presente documento costituisce uno schema di lavoro per la redazione del verbale del Consiglio di amministrazione per l'assegnazione delle deleghe ai consiglieri della società.
Il recesso è l’atto con il quale un socio manifesta alla società il proprio dissenso, in modo estremo, su decisioni non condivise e quindi comunica la volontà di sciogliere il proprio rapporto contrattuale che lo unisce al destino della stessa.
Il documento espone la normativa riguardante le rsponsabilità all'interno di una società a responsabilità limitata e presenta, infine, un modello di atto costitutivo e di statuto della società.
Il documento analizza le figura dei soci di minoranza; come possono incidere sulla vita della società a responsabilità limitata, quali sono le possibili opzioni da prevedere nello statuto sociale e quali sono le soluzioni in caso di controversie, con la conseguente uscita dalla compagine sociale.
Il documento analizza gli adempimenti civili e fiscalli che riguardano l'ordinaria amministrazione dell'assemblea dei soci e dell'organo amministrativo.
La sostituzione del liquidatore non è più materia di assemblea straordinaria e, quindi, non è più necessario l’intervento del notaio ma i soci, rispettando il quorum costitutivo e deliberativo per le modifiche dell’atto costitutivo e statuto, possono sostituire il liquidatore dimissionario a norma dell’art. 2487 del c.c.
Il presente documento costituisce uno schema di lavoro per la redazione di un verbale di assemblea ordinaria avente come delibera l’acquisto di un immobile di tipo strumentale.
La società a responsabilità limitata può essere costituita anche con la partecipazione al capitale di un solo socio il quale dovrà sottoscrivere e versare l’importo riguardante l’intera quota del capitale sociale e risponderà illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali fino a quando la società non sarà stata iscritta presso il Registro delle Imprese a norma dell’art. 2462 del C.C.
In tema di società a responsabilità limitata, il codice civile dal 2004 ha subito una seria di modifiche che, in alcuni casi, hanno trasformato completamente il precedente diritto societario; di seguito vengono riassunte le variazioni di maggiore rilievo ed impatto operativo.
Il presente documento fornisce uno schema di lavoro per la redazione della relazione dell'organo amministrativo in sede di assemblea straordinaria, indetta per la copertura delle perdite in corso di esercizio, a norma dell’articolo 2482ter del Codice Civile.
Il conferimento di azienda esaminato nel presente elaborato, da la possibilità di trasferire l’entità produttiva da un soggetto giuridico esercente attività commerciale ad altro soggetto, sempre imprenditore, entrambi residenti nel territorio dello stato, senza che ciò comporti la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferente assuma come costo della partecipazione che riceverà l’ultimo valore fiscale riconosciuto all’azienda conferita.
Riflessi civili e fiscali in base alle caratteristiche del venditore e con particolare riferimento al trasferimento della partecipazione, senza l’intervento del notaio, a norma del nuovo secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile e relativi adempimenti, presso il registro delle imprese competente a cura dell’intermediario autorizzato, come evidenziato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la circolare 5/IR del 18.09. 2008 e 10/IR del 15.06.2009, oltre Unioncamere con la circolare n. 14288 del 22.09.2008, nonché Agenzia delle Entrate n. 58/E del 17.10.2008.