Brevi riflessioni sulle diverse fasi, da prima della costituzione fino alla data del possibile recesso da parte del socio.
La società per azioni può essere costituita anche con la partecipazione al capitale di un solo socio, il quale dovrà sottoscrivere e versare l’importo riguardante l’intera quota del capitale sociale a norma dell’art. 2328 del C.C., nonché rispondere illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali fino a quando la società non sarà stata iscritta presso il Registro delle Imprese a norma dell’art. 2331 del C.C., secondo comma.
Con il documento in esame si affrontano una serie di situazioni che, abitualmente, si verificano durante la vita della società e che richiedono l’intervento dei soci in assemblea straordinaria. Stiamo patrlando, in modo particolare di modifiche statutarie, scioglimento a seguito di perdite e trasformazione in società di tipo personale.
La struttura giuridica della società per azioni ha subìto notevoli cambiamenti per effetto del nuovo diritto societario, in particolare, le modifiche hanno riguardato l’organo amministrativo ed il sistema dei controlli, oltre ad introdurre novità procedurali di un certo interesse.
Il documento analizza le dinamiche che conducono alla necessità di indire un'assemblea straordinaria della socieà per azioni, fino al verbale di assemblea vero e proprio.
Il documento analizza la particolare situazione in cui il capitale sociale si aridotto sotto il minimo legale a seguito di perdite di esercizio, indicando cosa fare e perché.
Il documento analizza la particolare situazione in cui il capitale sociale è ridotto sotto il minimo legale a seguito di perdite di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato; e propone una possibile alternativa allo scioglimento: la trasformazione in società di tipo personale.
Il documento analizza la particolare situazione in cui una società per azioni rilascia vaglia cambiari, garntiti da ipoteca sui beni della stessa, per lo smobilizzo del credito di finanziamento.
La girata in garanzia a seguito di costituzione in pegno di certificati azionari emessi da società per azioni.
Il recesso è l’atto con il quale un socio manifesta alla società il proprio dissenso, in modo estremo, su decisioni non condivise e quindi comunica la volontà di sciogliere il proprio rapporto contrattuale che lo unisce al destino della stessa.