Costituzione di società per azioni senza consiglio di sorveglianza
Costituzione di società per azioni senza consiglio di sorveglianza
Costituzione di società per azioni senza consiglio di sorveglianza
Brevi riflessioni sulle diverse fasi, da prima della costituzione fino alla data del possibile recesso da parte del socio.
Brevi riflessioni sulle diverse fasi, da prima della costituzione fino alla data del possibile recesso da parte del socio.
Informazioni sul file
Titolo : Costituzione di società per azioni senza consiglio di sorveglianza Data Inserimento : 22/02/2023 Data Aggiornamento : 24/02/2023 Formato File : doc Dimensione : 115.50 Kb Categoria : Società per azioni
La società per azioni può essere costituita anche con la partecipazione al capitale di un solo socio, il quale dovrà sottoscrivere e versare l’importo riguardante l’intera quota del capitale sociale a norma dell’art. 2328 del C.C., nonché rispondere illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali fino a quando la società non sarà stata iscritta presso il Registro delle Imprese a norma dell’art. 2331 del C.C., secondo comma.
La struttura giuridica della società per azioni ha subìto notevoli cambiamenti per effetto del nuovo diritto societario, in particolare, le modifiche hanno riguardato l’organo amministrativo ed il sistema dei controlli, oltre ad introdurre novità procedurali di un certo interesse.