La società per azioni può essere costituita anche con la partecipazione al capitale di un solo socio, il quale dovrà sottoscrivere e versare l’importo riguardante l’intera quota del capitale sociale a norma dell’art. 2328 del C.C., nonché rispondere illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali fino a quando la società non sarà stata iscritta presso il Registro delle Imprese a norma dell’art. 2331 del C.C., secondo comma.
La struttura giuridica della società per azioni ha subìto notevoli cambiamenti per effetto del nuovo diritto societario, in particolare, le modifiche hanno riguardato l’organo amministrativo ed il sistema dei controlli, oltre ad introdurre novità procedurali di un certo interesse.