La società per azioni tradizionale unipersonale

La società per azioni tradizionale unipersonale

La società per azioni può essere costituita anche con la partecipazione al capitale di un solo socio, il quale dovrà sottoscrivere e versare l’importo riguardante l’intera quota del capitale sociale a norma dell’art. 2328 del C.C., nonché rispondere illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali fino a quando la società non sarà stata iscritta presso il Registro delle Imprese a norma dell’art. 2331 del C.C., secondo comma.


La società per azioni può essere costituita anche con la partecipazione al capitale di un solo socio, il quale dovrà sottoscrivere e versare l’importo riguardante l’intera quota del capitale sociale a norma dell’art. 2328 del C.C., nonché rispondere illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali fino a quando la società non sarà stata iscritta presso il Registro delle Imprese a norma dell’art. 2331 del C.C., secondo comma.

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Titolo : La società per azioni tradizionale unipersonale
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Categoria : Società per azioni
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