Gli istituti creati dal legislatore al fine di arginare le difficoltà sempre maggiori delle Commissioni Tributarie nello svolgere in modo efficace ed efficiente il loro compito, si pongono l’obiettivo di ridurre il ricorso all’azione giudiziaria tributaria lasciando più spazio alle problematiche di maggiore interesse e contenuto economico.
Tra questi Istituti alcuni sono alternativi al contenzioso quali, “l’autotutela”, “il ravvedimento” e “l’accertamento con adesione” altri deflativi quali “ il reclamo di mediazione “e “la conciliazione giudiziale”.
Il DPR 23.03.1992 n. 287 ha introdotto, all’interno dell’ordinamento tributario, la possibilità di giungere all’annullamento totale o parziale degli atti illegittimi dell’Amministrazione Finanziaria mediante la richiesta di autotutela con impulso di parte o direttamente dall’Ufficio che ha dato corso all’accertamento.
Al fine di arginare le difficoltà sempre maggiori delle Commissioni Tributarie a svolgere in modo efficace ed efficiente il proprio compito, il legislatore ha introdotto una serie di istituti ritenuti di un certo interesse, i quali si pongono l’obiettivo di ridurre il ricorso all’azione giudiziaria tributaria lasciando più spazio alle problematiche di maggiore interesse e contenuto economico.
Gli studi di settore nascono con il dichiarato obiettivo di ridurre, per determinate categorie di contribuenti, la libera determinazione del reddito quale naturale conseguenza della differenza tra i costi ed i ricavi aziendali; per questo motivo, sono anche uno strumento di accertamento a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria mediante il quale, a determinate condizioni, può rettificare i ricavi e quindi il reddito d’impresa o di lavoro autonomo da assoggettare a tassazione.
Qualora una cartella esattoriale, un avviso di accertamento o di addebito siano interessati da un provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale, o qualora sia avvenuto il pagamento (ad esempio a titolo di definizione delle liti fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate), o anche a seguito di sgravio dell’atto stesso (ad esempio per accoglimento di un’istanza di autotutela), si dovrà comunicarlo all’Agente della Riscossione.