La Società Semplice è regolata dall’articolo 2251 e seguenti del codice civile. Può essere costituita per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata ed è uno strumento operativo il cui utilizzo viene praticato nell’ambito delle attività professionali, gestione di aziende agricole, gestione di patrimoni immobiliari, partecipazioni societarie, ecc.
La società semplice per conservare tutte le sue peculiarità non può svolgere attività diverse da quelle indicate in precedenza, è amministrata da tutti i soci disgiuntamente se non diversamente stabilito nell’atto costitutivo.
La trasformazioe da S.r.l. a società semplice è possibile, dal momento che il codice civile non fa distinzione alcuna in merito.
La delibera di trasformazione approverà anche il nuovo statuto della Società Semplice la cui efficacia sarà subordinata all'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente per la società semplice. Le conseguenze della trasformazione cambiano in funzione dell’attività che svolgerà la Società Semplice e della tipologia di patrimonio di cui la società di capitali era proprietaria.