Certificazione credito di imposta R&S e Albo Certificatori: Riepilogo delle disposizioni previste dal DPCM in questione
Secondo acconto imposte dirette entro il 30 Novembre: Riepilogo delle modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP
La Società Semplice è regolata dall’articolo 2251 e seguenti del codice civile. Può essere costituita per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata ed è uno strumento operativo il cui utilizzo viene praticato nell’ambito delle attività professionali, gestione di aziende agricole, gestione di patrimoni immobiliari, partecipazioni societarie, ecc.
La società semplice per conservare tutte le sue peculiarità non può svolgere attività diverse da quelle indicate in precedenza, è amministrata da tutti i soci disgiuntamente se non diversamente stabilito nell’atto costitutivo.
Il consolidato fiscale nazionale con tutte le novità ad oggi vigenti, compreso la soppressione dell’obbligo di comunicazione separata dal modello UNICO della relativa opzione, le novità 2016 in materia di “controllo rilevante” nel caso di partecipazioni costituite in pegno, oggetto di sequestro giudiziario ed infine le società nuove neo-acquistate o neo costituite e l’impatto delle operazioni straordinarie.
La trasformazioe da S.r.l. a società semplice è possibile, dal momento che il codice civile non fa distinzione alcuna in merito.
La delibera di trasformazione approverà anche il nuovo statuto della Società Semplice la cui efficacia sarà subordinata all'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente per la società semplice. Le conseguenze della trasformazione cambiano in funzione dell’attività che svolgerà la Società Semplice e della tipologia di patrimonio di cui la società di capitali era proprietaria.
La donazione è regolata dall’articolo 769 del Codice Civile e può costituire un efficace strumento di trasferimento della proprietà di un’azienda da una generazione ad un’altra con un risparmio di imposte, dirette ed indirette, a volte consistente, quindi è una opportunità strategica nell’ambito della pianificazione della successione nell’impresa di un certo interesse.
Dal 2004 il sistema di tassazione delle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni è cambiato completamente, con il crearsi di una nuova opportunità per i titolari di partecipazioni non quotate in borsa. Infatti, si ha la possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette, anche se in misura minore rispetto a quanto sarebbe possibile rivalutare in caso di vendita e applicando l’imposta dovuta sulla plusvalenza.
Laddove ciò fosse applicabile, può rappresentare la possibilità di adeguare, mediante perizia di parte, i valori ad un costo relativamente basso senza mai superare il reale valore della società stimata, in quanto l’operazione in esame è comunque soggetta alle limitazioni di cui all’articolo 37bis comma 3 lettera f) del DPR 600/73 (così la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/e del 24.10.2011).
Il proprietario di terreni edificabili e con destinazione agricola ha la possibilità di rivalutarne il valore venale con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette.
La rivalutazione avviene mediante il supporto di una perizia di stima del valore venale del terreno, edificabile od agricolo, di proprietà alla data del primo di gennaio 2015, al fine di affrancare il nuovo valore. Il costo della perizia se sostenuto dalla proprietà va ad aumentare il valore venale del terreno.
Il conferimento di azienda esaminato nel presente elaborato, da la possibilità di trasferire l’entità produttiva da un soggetto giuridico esercente attività commerciale ad altro soggetto, sempre imprenditore, e permette di pianificare il prelievo fiscale in modo preciso, senza violare le norme di legge vigenti, con la possibilità di dare seguito ad un passaggio generazionale dell’azienda con beneficio in tema di imposte dirette ed indirette mediante donazione della partecipazione riveniente dal conferimento.