Nell’articolo che segue, si affronta il tema dello scioglimento della società con attenzione rivolta alla nomina del liquidatore, il quale subentra a tutti gli effetti di legge ai soci amministratori per portare a termine la liquidazione del patrimonio sociale e quant’altro previsto dalla normativa di riferimento.
La Società Semplice è regolata dall’articolo 2251 e seguenti del codice civile. Può essere costituita per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata ed è uno strumento operativo il cui utilizzo viene praticato nell’ambito delle attività professionali, gestione di aziende agricole, gestione di patrimoni immobiliari, partecipazioni societarie, ecc.
La società semplice per conservare tutte le sue peculiarità non può svolgere attività diverse da quelle indicate in precedenza, è amministrata da tutti i soci disgiuntamente se non diversamente stabilito nell’atto costitutivo.
Il consolidato fiscale nazionale con tutte le novità ad oggi vigenti, compreso la soppressione dell’obbligo di comunicazione separata dal modello UNICO della relativa opzione, le novità 2016 in materia di “controllo rilevante” nel caso di partecipazioni costituite in pegno, oggetto di sequestro giudiziario ed infine le società nuove neo-acquistate o neo costituite e l’impatto delle operazioni straordinarie.
Dal 2004 il sistema di tassazione delle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni è cambiato completamente, con il crearsi di una nuova opportunità per i titolari di partecipazioni non quotate in borsa. Infatti, si ha la possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette, anche se in misura minore rispetto a quanto sarebbe possibile rivalutare in caso di vendita e applicando l’imposta dovuta sulla plusvalenza.
Laddove ciò fosse applicabile, può rappresentare la possibilità di adeguare, mediante perizia di parte, i valori ad un costo relativamente basso senza mai superare il reale valore della società stimata, in quanto l’operazione in esame è comunque soggetta alle limitazioni di cui all’articolo 37bis comma 3 lettera f) del DPR 600/73 (così la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/e del 24.10.2011).