Il recesso da una società di persone può venire esercitato da ogni socio nel rispetto del codice civile e degli accordi contenuti nel contratto sociale al momento della costituzione della società, o successivamente in caso di cessione di quota da parte di uno o più soci.
Il recesso è l’atto con il quale un socio manifesta alla società il proprio dissenso, in modo estremo, su decisioni non condivise e quindi comunica la volontà di sciogliere il proprio rapporto contrattuale che lo unisce al destino della stessa.
Il recesso è l’atto con il quale un socio manifesta alla società il proprio dissenso, in modo estremo, su decisioni non condivise e quindi comunica la volontà di sciogliere il proprio rapporto contrattuale che lo unisce al destino della stessa.
Il documento analizza la dinamica interna ad una società in nome collettivo, dove uno dei due soci ha deciso di recedere e l’altro non ha ricostituito la pluralità dei soci e, quindi, la società è stata posta in liquidazione con la nomina del liquidatore ai sensi di legge.